Chi ha abolito per davverso lo scudo penale?

Post n° 9 - 18 novembre 2019

Vorrei provare a fare un po’ di chiarezza sullo scudo penale e chiarire quantomeno dal punto di vista dell'evoluzione del testo della legge come stanno le cose. Premetto che anche guardando alla storia del testo della legge e delle sue implicazioni, le cose non sono molto chiare. Ma quantomeno ci si può fare un idea.

Ripercorrerò tutte le modifiche avvenute alla legge che disciplina lo scudo, cominciando dal decreto che lo istituisce. Parliamo dell’articolo 2 comma 6 del decreto 5 gennaio 2015.

6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica.

Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

In grassetto è la parte che esime i commissari (Ancelor Mittal ancora non è della partita) da responsabilità penali legate al piano ambientale. In questa prima versione non si fa riferimento ad un eventuale termine temporale dello scudo stesso.

Questo testo è confermato in fase di conversione in legge a marzo del 2015. Nel 2016, il 9 giugno, un nuovo decreto ne modifica il testo aggiungendo ai soggetti per i quali si applica “l’esenzione”, gli acquirenti o gli affittuari. È in corso la gara per assegnare Ilva ad un privato e ovviamente lo scudo viene esteso a coloro i quali sarebbero subentrati ai commissari nell’esecuzione del piano ambientale.

6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica.

Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Il 5 agosto in sede di conversione in legge fa la sua comparsa per la prima volta il limite temporale. Lo scudo perderà efficacia il 30 giugno del 2017 con possibilità di proroga di 18 mesi. Quindi la scadenza ultima viene portata al 30 dicembre 2018. Il 30 dicembre è anche il termine ultimo per la realizzazione del piano ambientale (in seguito verrà modificato). Quindi scadenza dello scudo e scadenza del piano in questo momento coincidono.

6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica.

Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Per quanto attiene all’affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5.

Andiamo al 27 febbraio 2017, Arcelor Mittal ha proposto di rivedere i termini del piano ambientale e chiede che sia prorogato al 2023. La richiesta viene accolta e si stabilisce che al termine della gara un nuovo decreto modificherà il piano ambientale in modo da rivederne anche i termini di attuazione. La legge sullo scudo viene pertanto modificata nella parte relativa ai tempi di validità, in modo che i 18 mesi di proroga partano da quando viene approvato il nuovo piano ambientale.

6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica.

Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Per quanto attiene all’affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5 decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5

Al momento in cui diviene legge questa modifica, l’entrata in vigore del decreto che apporta modifiche al piano ambientale non è ancora noto perché la gara non è terminata. Le suddette modifiche entreranno in vigore il 30 settembre del 2017 ponendo la scadenza dello scudo 18 mesi dopo e cioè al 30 marzo 2019. Qui c'è un punto molto importante. Qualche giorno prima del 30 settembre 2017, l’avvocatura dello stato esprime un parere sui termini dello scudo e dice che questi coincidono con i tempi del piano ambientale. In base a quanto formulato dall'avvocatura sorgono due dubbi:

Sta di fatto che il comma 6 dell’articolo 2 etc.etc. non viene più toccato dal governo Renzi/Gentiloni. Cambia legislatura e M5S chiede il parere dell’avvocatura dello stato circa la possibilità di dichiarare nulla la gara che ha visto vincere Ancelor Mittal. Si parla di delitto perfetto per non dire che la gara è stata fatta talmente bene che non si vedono appigli giuridici per poterla annullare. Viene anche ribadito che periodo di validità dello scudo e periodo di durata del piano ambientale coincidono.

Parere avvocatura scudo penale

Anche se la norma sullo scudo penale non fosse stata necessaria, così come sembra ribadire l'avvocatura, conveniva comunque tenerla e prorogarla fino alla scadenza dello stesso piano, quantomeno per non creare equivoci con l'azienda subentrante.

A settembre/ottobre del 2018 viene firmato il contratto finale. Arcelor Mittal comincia a gestire il sito siderurgico e ad attuare il piano ambientale. Si passa ad aprile 2019. Il giorno 30 viene pubblicato in GU un nuovo decreto che modifica ulteriormente la legge sullo scudo. Sono due gli interventi princiali. Vengono cancellate alcune parole relative alla tutela dell'ambiente, salute e incolumità pubblica. Viene sostituito il riferimento temporale ai 18 mesi a partire dal 30 settembre 2017 e viene aggiunto un nuovo temine al 6 settembre 2019. Da questo momento lo scudo si ritiene eliminato ma con effetto al 7 settembre 2019.

6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti ai commi 4 e 5 del presente articolo, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica.

Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Per quanto attiene all’affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5 decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5 La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019

La faccenda comincia a complicarsi. Vale quanto detto dall'avvocatura dello stato relativamente alla coincidenza tra piano ambientale ed esenzione penale o vale quanto detto dal testo della legge? In un documento pubblicato sul sito della camera che riprende le dinamiche legate allo scudo viene detto che la legge così come riformulata nel decreto di aprile 2019 pone un limite oggettivo all'esenzione. Ad ogni modo è importante far notare che sì lo scudo è stato tolto ma con effetto, lo ribadiamo, al 7 settembre 2019.

Certamente per Arcelor Mittal la questione è dirimente. E lo dice chiaramente in un comunicato pubblicato qualche giorno prima della conversione del decreto in legge. Non prende ancora nessun provvedimento perché c'è ancora tempo fino al 6 settembre per sistemare le cose.

Arcelor Mittal comunicato stampa giugno 2109

Ma torniamo al testo della legge. Malgrado il comunicato di Arcelor Mittal, la modifica introdotta con il decreto del 30 aprile 2019 viene confermata il 29 giugno in fase di conversione in legge. Il testo viene ulteriormente modificato ma non nella parte di durata dello scudo.

6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti ai commi 4 e 5 del presente articolo, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017 equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica.

Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Per quanto attiene all’affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5 decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5 La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019

Le settimane successive all'approvazione del nuovo testo non succede molto. Possiamo solo immaginare che il contatto tra MISE e gruppo industriale, all'avvicinarsi della scadenza dello scudo, sia stato intenso e ferrato. E infatti a settembre viene emanato dal governo uscente (Lega + M5S) un nuovo decreto che modifica nuovamente la legge sullo scudo.

6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017 equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione del Piano Ambientale medesimo.

Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale.

La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019, fatta eccezione per l’affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l’affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

A parte l’ultimo periodo che sembra essere un contentino dato a chi si oppone a questo scudo, il termine temporale dello stesso viene adeguato al termine del Piano Ambientale. Fine del problema e tutti contenti, in primis Ancelor Mittal che lo stesso giorno in cui il testo viene pubblicato in GU, dirama un comunicato stampa nel quale coglie con soddisfazione la reintroduzione dello scudo (in realtà la proroga definitiva), e dichiara di poter continuare ad operare oltre il 6 settembre. Sono consapevoli sia del fatto che il nuovo testo ha validità immediata, sia che entro 60 giorni debba essere convertito in legge. Dal punto di vista del testo della legge lo scudo penale fino a questo momento è mancato solo nel mese di aprile 2019.

Arcelor Mittal comunicato stampa settembre 2109

Veniamo al momento nel quale il decreto del 4 settembre viene convertito in legge. Passa un emendamento a firma Barbara Lezzi sul quale viene posta la fiducia. Questo emendamento sopprime la modifica intervenuta al testo della legge col decreto di inizio settembre e conferma il testo uscito dalla conversione in legge del decreto del 30 aprile 2019. Detto in altri termini: lo scudo è effettivamente finito il 6 settembre 2019.

Chi ha tolto lo scudo? I fatti sono quelli illustrati e ciascuno può farsi un proprio giudizio. Certamente dal punto di vista giuridico può essere che la faccenda dell'esenzione penale sia solo una scusa ma gli acquirenti al momento della partecipazione della gara avevano un costesto legislativo diverso da quello attuale. Nessuno riesce a dare risposta a questa semplicissima domanda. Se lo scudo è un pretesto perchè toglierlo? La dice lunga sul pasticcio nel quale ci siamo infilati.

Concludo dicendo che a pensar male, in questa faccenda ognuno sembra aver tirato acqua al prorio mulino. M5S ipotizzava che anche senza quel testo l'esenzione giuridicamente ci sarebbe stata, ma al proprio elettorato poteva dire di aver tolto l'immunità ad una multinazionale. Ancelor Mittal approfittava di questa decisione per trovare un appiglio al quale affidarsi per andarsene da Taranto. PD, Italia Viva ed altri evitavano una crisi di governo e la minaccia di ritorno alle elezioni. Lega alla finestra con pop corn e bibita zuccherata.